Art. 9.
(Decorrenza della parità).

      1. Gli effetti del riconoscimento della parità decorrono dall'inizio dell'anno scolastico nel quale la domanda è stata presentata, purché l'intera documentazione sia trasmessa entro un mese dall'inizio dell'anno scolastico stesso.
      2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, gli effetti del riconoscimento della parità decorrono dall'inizio dell'anno scolastico successivo.